TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili
ABOLIZIONE DELLA TASI
Da quest'anno i titolari e detentori di immobili non sono più tenuti a pagare la TASI, che è stata abolita dalla legge di Bilancio 2020. Quindi sia i proprietari degli immobili che gli inquilini, dal 2020 non sono più tenuti a versare l'imposta sui servizi indivisibili.
Per lo stesso motivo, sono venuti meno tutti gli adempimenti dichiarativi relativi alla TASI, compresa la presentazione della comunicazione relativa ai contratti di locazione di abitazioni a canone concordato per usufruire dell'esenzione prevista per gli anni passati, ed è scaduta anche la relativa modulistica.
La legge di bilancio ha istituito la cosiddetta “Nuova IMU” che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.
La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI.
Nel caso in cui si debbano fare versamenti della TASI per gli anni d’imposta precedenti, fino al 2019 occorre:
- specificare nell’apposito campo “Anno di riferimento” dei modelli F24 l'anno di riferimento
- utilizzare i necessari codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 46/E e 47/E del 24 aprile 2014, fra quelli di seguito indicati:
3958 | TASI - abitazione principale e pertinenze |
3959 | TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 | TASI - aree fabbricabili |
3961 | TASI - altri fabbricati |
3962 | TASI - interessi |
3963 | TASI - sanzioni |
Sui suddetti argomenti si possono chiedere informazioni e chiarimenti scrivendo a: gestione.imu@sienaparcheggi.com
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Il Tributo per i Servizi Indivisibili
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote e detrazioni di imposta 2017
Scheda riepilogativa aliquote IMU e TASI ANNO 2017